Il decoro architettonico degli edifici nel condominio: aspetti giurisprudenziali e problematiche. Adriano Buzzanca
Negli ultimi decenni, l’evolversi della tecnologia ed al contempo il cambiamento climatico conseguente al surriscaldamento del pianeta hanno determinato un notevole incremento dei consumi energetici: in particolare, l’avvicendarsi di stagioni estive sempre più torride ha diffuso l’uso dei condizionatori d’aria nelle abitazioni, nonché negli edifici pubblici e privati.Dapprima considerato solo un bene voluttuario, oggi è di fatto - come già l’impianto di riscaldamento - un apparecchio necessario per il benessere e la salute dell’individuo.Da qui nascono inevitabilmente una serie di problematiche condominiali derivanti dalla installazione di condizionatori d’aria sugli edifici: generalmente legate all’individuazione di un sito dove collocare l’unità esterna dell’apparecchio tale da non cagionare danni ad altri condomini e preservare il decoro architettonico dell’edificio.In generale, l’installazione del condizionatore d’aria singolo, per l’uso esclusivo di ogni appartamento, deve avvenire in maniera tale da non porsi in contrasto con l’igiene, con la normativa inderogabile posta a tutela dell’ordine pubblico, nonchè con l’interesse collettivo.A riguardo “interesse del proprietario è quello di utilizzare il bene e non di soddisfare bisogni individuali” in quanto “deve escludersi che possa essere fatta valere una comodità personale, capricciosa o bizzarra”.[1]L’installazione sarà consentita solo qualora non incida sulla statica del fabbricato, non pregiudichi la sicurezza ed il decoro architettonico dell’edificio e non ne alteri la destinazione comune, non solo sotto il profilo della sua funzione ma anche sotto il profilo del suo scadimento a deteriore condizione.L’importanza della normativa volta alla tutela del decoro inteso quale normativa inderogabile di ordine pubblico, trova conforto anche in ordine al tema della riparazione dei frontalini considerati come quegli elementi che ineriscono alla facciata e conferiscono all’immobile l’armonia e l’unità di linee e di stile, quel decoro architettonico che costituisce bene comune, economicamente valutabile e come tale autonomamente tutelato secondo quanto sancito dal Tribunale di Napoli con sentenza del 27.10.1993. [2]Ulteriormente, al fine di tutelare l’estetica e il decoro cittadino si colloca, quale norma di ordine pubblico inderogabile, il regolamento di Polizia Municipale che vieta di sciorinare, appendere e distendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o sui poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico o qualora gli oggetti sciorinati, distesi o appesi siano visibili dal suolo pubblico, come anche soccorre in tal senso la giurisprudenza sul punto.[3]I nostri nonni sapevano che non era possibile sciorinare i panni sul balconi per motivi di decoro ed igiene pubblica, nel testo di riforma del condominio in discussione al Senato è previsto nell’art. 1117 c.c. un luogo comune ove sciorinare i panni. Nel 1851 il Tribunale di Genova si pronunciava sull’obbligo dei proprietari di uniformarsi ai decreti, della pubblica potestà competente, di disciplina e tutela degli interessi di rilevanza superindividuale[4]Sulla base di questa premessa occorre fissare punti di riferimento muovendo dal condominio caratterizzato dalla contitolarità necessaria del diritto di proprietà sulle parti comuni dell’edificio, in rapporto al collegamento funzionale tra beni per la loro specifica funzione di servire all’utilizzazione ed al godimento delle parti dell’edificio stesso, anche in presenza di più edifici strutturalmente autonomi, ciascuno appartenente a un unico soggetto, allorquando tali edifici fruiscano, per la loro utilizzazione e il loro godimento, di opere comuni anche se strutturalmente distaccate[5]. Ad ogni modo, l’interesse del condomino deve valutarsi in relazione al suo piano o porzione di piano considerato in rapporto agli altri piani, e per questa ragione incontra il limite qualitativamente diverso della lesione del diritto di proprietà altrui[6].La nozione di proprietà non si identifica con il godimento assoluto, e conseguentemente la tutela dell’esercizio del diritto non si confonde con la tutela del godimento.Ogni condomino non può eseguire, nella porzione di sua proprietà esclusiva, opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio o siano in contrasto con i divieti eventualmente imposti dal regolamento condominiale[7] oltre che dalle norme a poste a tutela dell’ordine pubblico e dell’igiene. In particolare, la giurisprudenza elaborata sull’art. 1122 c.c., ritiene che siano vietate le opere che un condomino effettua nella sua proprietà esclusiva ove esse comportino un peggioramento del decoro architettonico dell’edificio[8].Alla base di tale assunto c’è il principio sancito dalla Cassazione in forza del quale “la tutela del decoro architettonico di cui all’art. 1120, 2 comma, attiene a tutto ciò che nell’edificio è visibile ed apprezzabile dall’esterno posto che esso si riferisce alle linee essenziali del fabbricato, cioè alla sua particolare struttura e fisionomia che contribuiscono a dare ad esso una sua specifica identità. Ne consegue che il proprietario della singola unità immobiliare non può mai senza autorizzazione del condominio esercitare una autonoma facoltà di modificare quelle parti esterne siano esse comuni o di proprietà individuale che incidano sul decoro architettonico dell’intero corpo del fabbricato o di parti significative di esso”[9].Sulla base di tali principi, anche l’installazione di un impianto di condizionamento su beni di proprietà esclusiva del singolo condomino deve ritenersi subordinata al rispetto dei limiti posti tanto dalla legge, quanto, eventualmente, dal regolamento condominiale.In particolare, attraverso il regolamento si può, sia subordinare l'inizio dei lavori – anche di posizionamento ed installazione di un condizionatore d’aria - ad una preventiva comunicazione al condominio, indirizzata all’amministratore[10], sia vietare le opere che possano pregiudicare il decoro architettonico del fabbricato ovvero la sicurezza e la stabilità dello stesso. Pertanto, anche l’installazione di un condizionatore d’aria singolo, per l’uso esclusivo di ogni appartamento, laddove posizionato sul balcone o sul terrazzo[11] di proprietà esclusiva del singolo condomino, è assoggettato ai limiti posti dalla normativa a tutela delle parti comuni, dell’ordine pubblico in materia di decoro, nonchè dell’interesse collettivo.Spesso accade che il condizionatore venga collocato non solo sul balcone o terrazzo di proprietà ma anche, secondo un cattivo uso, sulle parti comuni del condominio, in un’apertura del muro perimetrale o ancorando lo stesso tramite staffe alla facciata dell’edificio, senza il tutto senza preservare il decoro e in spregio alle prescrizioni normative.Sul punto principio guida è l’art. 1102 c.c. che disciplina l’uso delle cose comuni, secondo il quale ciascuno dei partecipanti alla comunione può servirsi della cosa comune purchè non né alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.In assenza di ostacoli derivanti dal regolamento condominiale l'apposizione - da parte del singolo condomino - di condizionatori, effettuata sui muri perimetrali o sulla facciata dell'edificio non corrispondenti alla proprietà del singolo condomino soggiace ai limiti posti dall'art. 1102 c.c. ed a quelli di cui all’art. 1120 c.c.Più recentemente si è affermato che a rendere illecito l'uso basta il mancato rispetto dell'una o dell'altra delle due condizioni, così che anche l'alterazione della cosa comune, determinata non solo dal mutamento della funzione ma anche dal suo scadimento in uno stato deteriore, ricade sotto il divieto stabilito dall'articolo 1102 del Codice civile.[12] In relazione al duplice limite posto dall’articolo 1102 c.c., la Corte di Cassazione ha affermato, in tema di condominio, che affinchè non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, deve aversi riguardo anche all'uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno.[13]Nell’applicazione delle regole di cui all’art. 1102 c.c., alla fattispecie dei condizionatori si può affermare in linea generale che l'uso del muro perimetrale del condominio, da parte di un condomino comproprietario, non deve incidere sulla statica del fabbricato condominiale compromettendone la stabilità; non deve pregiudicare la sicurezza ed il decoro architettonico dell'edificio; non deve alterare la destinazione del bene; non deve dare luogo alla costituzione di una servitù a favore di terzi estranei al condominio[14].Nel caso, poi, di installazione sulla facciata, occorre precisare analizzando la nozione di “facciata” che questa risulta “dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominate ed imprimono alle varie parti dell’edificio ed all’edificio stesso nel suo insieme una determinata fisionomia ed il particolare pregio estetico”[15].Pertanto, l’autorità chiamata a pronunciarsi in caso di contrasti insorti tra condomini, deve accertare non soltanto il decoro architettonico dell’edificio e se esso risulti concretamente turbato o leso dall’opera che il condomino intende compiere o ha già compiuto, ma anche se tale turbamento o lesione importi un deprezzamento dell’intero edificio. Infatti, nel condominio, sia per le innovazioni in senso tecnico sia per le modificazioni ai sensi dell’art. 1102 c.c., il criterio limite è integrato, dalla fondamentale esigenza, sottolineata dall’art. 1120 c.c., che non resti compromessa la stabilità e la sicurezza del fabbricato, non venga alterato il decoro architettonico di esso, né resti, comunque precluso o diminuito per alcuno dei condomini l’uso ed il godimento di alcune parti dell’edificio.Giova richiamare una interessante sentenza del Tribunale di Milano[16], in ordine alla installazione di un condizionatore sulla facciata dell’edificio.Il Tribunale si è pronunciato su di un questione di rilevante attualità quale è quella relativa alla possibilità, o meno, da parte di un proprietario, di installare un compressore di un condizionatore d'aria sulla facciata dell'edificio in condominio. Il Tribunale di Milano non ha ritenuto legittima l’installazione del condizionatore sulla facciata comune, fondando il proprio convincimento sulla circostanza che con la collocazione sulla facciata condominiale di un corpo sporgente vedrebbe alterata la destinazione della facciata stessa, che è quella di fornire un aspetto architettonico regolare e gradevole dell'edificio e non quello di contenere corpi estranei che turbano l'equilibrio estetico complessivo dell'edificio medesimo. La pronuncia del Tribunale è ancora più interessante se si osserva che la facciata sulla quale era stato installato il condizionatore non era quella esterna ma quella interna orientata sul lato del cortile: tale circostanza è stata ritenuta irrilevante sulla base della considerazione che la legge tutela proprio il diritto dei condomini a non dover subire e, quindi, essere soggetti a vedere, alterazioni antiestetiche del proprio bene comune.Infatti, secondo la Suprema Corte si tratta di una modifica all'uso del muro comune, in quanto tale soggetta non solo alle limitazioni di cui all'art. 1102, comma 1, c.c., ma anche al divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato. Tale divieto infatti - per quanto previsto in materia di innovazioni dall'art. 1120, comma 2, c.c. - si estende in via analogica anche alle modificazioni, essendo informato alla medesima ratio legis.[17]In ordine al rapporto tra i condizionatori e decoro architettonico, la laconicità del dettato normativo ha alimentato l’elaborazione giurisprudenziale nel tentativo di darne una compiuta definizione strumentale a rendere effettiva la tutela dello stesso nel condominio degli edifici, essendo necessario reagire ad una apprezzabile alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell’immobile o anche di sue singole parti in ragione anche della conseguente diminuzione di valore sia dell’intero edificio sia di ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono.Il tema del decoro architettonico si inserisce nella più ampia materia della qualità edilizia ed architettonica quale strumento di benessere sociale, qualità della vita e strumento idoneo a garantire, anche, il diritto alla salute delle persone ed in particolare dei soggetti diversamente abili, sulla scia della tendenza dei legislatori nazionali a dare rilievo a tale aspetto avendo riguardo all'ambiente urbano ed agli edifici pubblici e privati. Recentemente la Cassazione[18] riprendendo una impostazione consolidata ha precisato che è evidente che, una volta accertata la lesione di tale decoro architettonico a seguito di opere innovative, nessuna influenza in proposito può essere riconosciuta alla maggiore o minore visibilità di esse o alla loro non visibilità in relazione ai diversi possibili punti di osservazione rispetto all'edificio condominiale, trattandosi di una tutela accordata ex se, a prescindere da situazioni contingenti in quanto correlata alla esigenza di salvaguardare determinate caratteristiche architettoniche unitariamente considerate dello stabile condominiale.Pertanto, ogni edificio ha una propria dignità architettonica in relazione alla quale l’accertamento della violazione del divieto di alterazione il decoro architettonico deve essere più o meno rigorosa a seconda del carattere del fabbricato. Infatti, la valutazione delle innovazioni, al fine della salvaguardia del decoro architettonico, e' meno rigorosa per un edificio di architettura moderna, rispetto a quella necessaria per un immobile antico o d'epoca.[19]A riguardo, interessante è una sentenza del Tribunale di Udine del 16 luglio 2001 che ai sensi dell’art. art 7, 3° comma n. 2, c.p.c., ha ascritto alla competenza del Giudice di Pace, la causa riguardante le modalità di utilizzo del muro perimetrale dell’edificio condominiale, relativamente all’installazione di un condizionatore, più conveniente dal punto di vista estetico e dell’eventuale inquinamento acustico ed ambientale arrecato dallo stesso.In via ulteriore, in base al principio generale secondo il quale l'autonomia privata consente alle parti di stipulare convenzioni che pongano limitazioni, nell'interesse comune, ai diritti dei condomini sull’uso delle cose comuni, deve ritenersi possibile rimettere alle norme di un regolamento contrattuale di condominio una specificazione o definizione più rigorosa del concetto di decoro architettonico.Infatti, occorre precisare che nel regolamento condominiale è possibile prevedere clausole che vietino o impongano limiti alla realizzazione di qualsiasi opera esterna che, anche senza arrecare danno all’edificio, modifichi il decoro, le originarie linee architettoniche o l’estetica del fabbricato e delle parti comuni[20]; oppure, nel regolamento condominiale si può richiedere il consenso dell’assemblea per determinate opere, espressamente individuate.Infine, occorre precisare che essendo il diritto alla integrità del decoro dell’immobile, un diritto di ciascun condomino, le decisioni dell'assemblea - favorevoli o contrarie all'installazione del climatizzatore individuale - non possano essere considerate definitive[21]. Per cui, in caso di decisione favorevole, il condomino può comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria per chiedere il ripristino e l'eliminazione del corpo esterno ritenuto antiestetico, ovvero promuovere un ricorso contro la delibera assembleare. Interessante è la sentenza della Cassazione[22] che si è occupata specificamente della questione, in ambito condominiale, per l’installazione di condizionatori d’aria, statuendo che pur trattandosi di modificazione consentita ex art. 1102, comma 1, c.c.[23], trovi applicazione analogica il divieto di alterare il decoro architettonico già previsto per le innovazioni ex art. 1120, comma 2, c.c. Nel pregiudizio estetico è compreso anche il pregiudizio economico[24]. Inoltre, trattandosi – nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte – di installazione su parete esterna del fabbricato, è irrilevante il fatto che il condizionatore sia stato installato su una facciata che non prospetta sulla strada pubblica. Il giudizio sulla lesione o meno del decoro architettonico, a seguito di installazione di condizionatori d’aria su muri esterni, dipende essenzialmente dalle caratteristiche specifiche dell’impianto e dalle modalità con cui esso viene posizionato sulle parti comuni.Nel caso di specie, viste le dimensioni del condizionatore fatto installare dai ricorrenti, la Cassazione ha rilevato che la presenza di altri condizionatori installati anteriormente sulla stessa parete esterna, se pure comporta un pregiudizio alla estetica del fabbricato, non vale, però, a legittimare ulteriore aggravio, in considerazione delle misure particolarmente grandi del condizionatore e della sua collocazione vicino alle finestre.Non va sottaciuto un orientamento isolato della giurisprudenza di merito in senso contrario: il Tribunale di Napoli, con sentenza del 12 giugno 2004, ha rilevato che “non viola il divieto di alterare il decoro architettonico dell'immobile condominiale il condomino che installa sul balcone dell'appartamento di sua proprietà l'unità esterna di un impianto di raffreddamento, ancorché l'installazione costituisca una modifica dell'originario profilo dello stabile, se le linee estetiche del fabbricato risultano già alterate da pregresse e consentite superfetazioni di vario genere, realizzate da altri condomini nel corso del tempo”.Ancora sul tema, è la sentenza del Tribunale di Monza del 2008[25], secondo la quale non viola, invece, il divieto di alterare il decoro architettonico dell'immobile condominiale, il condomino che installa sul balcone dell'appartamento di sua proprietà l'unità esterna di un impianto di raffreddamento, ancorché l'installazione costituisca una modifica dell'originario profilo dello stabile, se le linee estetiche del fabbricato risultano già alterate da pregresse e consentite superfetazioni di vario genere, realizzate da altri condomini nel corso del tempo. L’installazione di un condizionatore sulla facciata dell’edificio in quanto contrastante con il decoro architettonico, può essere causa di un pregiudizio economico.A riguardo, la Corte di Cassazione con la citata sentenza del 2003[26], ha chiarito che il decoro architettonico è un bene suscettibile di valutazione economica, nel senso che una alterazione dello stesso può determinare un deprezzamento dell’intero fabbricato; è altresì vero che, quando la modifica al decoro è obiettivamente rilevante, come nella specie ha ritenuto la Suprema Corte, date le dimensioni del condizionatore installato su una parte esterna dell’edificio e nelle immediate vicinanze di alcune finestre, nel pregiudizio estetico deve ritenersi insito anche il pregiudizio economico.Nell'ipotesi di “stravolgimento” della fisionomia architettonica dell'edificio condominiale, il pregiudizio economico è una conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata dalle norme che ne vietano l'alterazione.[27]Da ultimo con riferimento ai condizionatori d’aria e alla disciplina degli interventi edilizi minori occorre richiamare una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato[28] secondo la quale, in tema di installazione degli impianti tecnologici, le norme urbanistico-edilizie, come recepite nel D.P.R. n. 380/2001, prevedono una disciplina differenziata, a seconda che gli stessi siano in rapporto di necessaria strumentalità rispetto ad edifici preesistenti[29], ovvero di autonomia funzionale dei medesimi[30] e solo per i primi risulta applicabile - in base al citato T.U. - la disciplina dettata per gli interventi edilizi ritenuti minori, soggetti a mera denuncia di inizio attività (c.d. D.I.A.)[31].A riguardo, anche le opere di installazione di un impianto di condizionatore potrebbero rientrare tra quelle di manutenzione straordinaria ed essere soggette alla denuncia di inizio attività (D.I.A.) ai sensi dell’art. 22 e ss. del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.Infatti, una recente pronuncia del T.A.R. Napoli del 2008[32], in tema di cose e servizi comuni nel condominio, ha precisato che l’installazione di tre unità esterne per condizionatori rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria, trattandosi di opere finalizzate a integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, che non alterano i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportano modifiche delle destinazioni di uso.Pertanto, l’installazione dei condizionatori in quanto intervento di manutenzione straordinaria sarebbe assoggettato alla D.I.A. conformemente alle procedure di cui alle citate disposizioni, nel rispetto delle norme del Codice civile, di vincoli specifici, di normative sovraordinate alle disposizioni comunali, ed altre norme e regolamenti eventualmente applicabili.Invero, se questo può ammettersi per gli impianti di condizionamento di grandi dimensioni, lo stesso non sembra pacifico, in giurisprudenza, per quelli di modeste entità, salvo peculiari discipline introdotte dai regolamenti edilizi comunali.[33]Infatti, con sentenza del 26 ottobre 2005, il TAR Sicilia[34] ha annullato l’ordinanza con la quale era stata disposta la rimozione di un piccolo impianto di climatizzazione, collocato sulla facciata di un edificio, senza alcun titolo abilitativo. Il collegio ha precisato che tali interventi di modesta entità non rientrano tra quelli per i quali è previsto il rilascio da parte del comune del relativo titolo abilitativo edilizio, consistendo essenzialmente nell’istallazione “di uno strumento assolutamente coerente con l’uso normale dell’immobile”.Tale pronuncia si fonda sulla considerazione che l’impianto di climatizzazione di modeste dimensioni non comporta una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio tale da determinarne un apprezzabile mutamento e come tale non necessita di un controllo urbanistico e per la cui realizzazione non è, dunque, necessario alcun titolo abilitativo edilizio.Avendo riguardo agli strumenti di tutela giurisdizionale del terzo che si ritenga leso da interventi (e dunque anche di installazione di un impianto di condizionamento di grandi dimensioni) pur giustificati da un titolo abilitativo, fondamentale è la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n.717 del 9 febbraio 2009, con la quale si è precisato che la D.I.A. è un atto di un soggetto privato e non di una pubblica amministrazione non costituisce, pertanto, esplicazione di una potestà pubblicistica. Tuttavia, gli strumenti di tutela giurisdizionale offerti al terzo controinteressato devono però rimanere sostanzialmente immutati anche laddove l’intervento edilizio trovi fondamento nella D.I.A. anziché nel provvedimento. Pertanto, strumento di tutela non può quindi che essere identificato nell’azione di accertamento autonomo che il terzo può esperire innanzi al giudice amministrativo per sentire pronunciare che non sussistevano i presupposti per svolgere l’attività sulla base di una semplice denuncia di inizio di attività. Emanata la sentenza di accertamento, graverà sull’Amministrazione l’obbligo di ordinare la rimozione degli effetti della condotta posta in essere dal privato, sulla base dei presupposti che il giudice ha ritenuto mancanti.E` da segnalare in proposito che sia alcune leggi regionali sia i regolamenti edilizi comunali disciplinano le regole di installazione dei condizionatori contestualizzate al territorio.Ancora, la Regione Puglia, in attuazione del dlg. n. 192/2005, modificato dal dlg. n. 311/2006, al fine di garantire il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, ha adottato il Regolamento regionale n. 24/2007 che individua i criteri di disciplina nell'esercizio, controllo e manutenzione e ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale.Altrettanto avviene in alcuni regolamenti edilizi comunali di recente approvazione, i quali in via generale, si può dire che consentono l’installazione di gruppi esterni di condizionatori, possibilmente all’interno di nicchie o altri spazi che ne impediscano o limitino il più possibile la vista all’esterno; prevedendo che sia limitata la rumorosità di tali apparecchi e prescrivendo che in presenza di più pubblici esercizi o attività produttive e commerciali debba essere prevista una soluzione unitaria.In particolare, diversi Comuni hanno adottato un criterio differenziale a seconda che gli impianti abbiano complessivamente una potenza superiore o inferiore a determinati kW (in più regolamenti si è riscontrato il parametro di 5kW), prevedendo che: - per l’installazione di impianti di condizionamento aventi capacità di raffreddamento complessivamente superiore al parametro determinato (generalmente 5 kW), la procedura da seguire sia quella della denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).- per l’installazione di impianti di condizionamento di capacità di raffreddamento fino al parametro predefinito, non sia necessario alcun titolo edilizio. Anche se l’esecuzione di questi ultimi impianti deve avvenire, comunque, nel rispetto delle norme di decoro e nel rispetto delle norme di sicurezza, con l’obbligo di inviare allo Sportello Unico dell’Edilizia, a cura della proprietà dell’immobile, o del committente, entro un termine variabile ( generalmente 30 gg dalla data di installazione), apposita comunicazione dell’avvenuta installazione, accompagnata dalla dichiarazione di conformità dell’impianto, rilasciata dalla ditta installatrice, ai sensi della L. 46/90.In via ulteriore, nei regolamenti edilizi comunali si prevede che nel caso di edifici ubicati nel centro storico o con valore storico-architettonico, l’installazione degli impianti di condizionamento sia assoggettata al rilascio del titolo edilizio.Il Comune di Siena ha avviato una serie di iniziative d’accordo con la Soprintendenza per mettere a punto procedure più veloci per le autorizzazioni in tema di installazione di condizionatori d’aria, compatibili con le leggi vigenti, tenendo conto che il territorio comunale di Siena è vincolato per circa l'85% per legge nazionale.In particolare, il Regolamento Edilizio prevede il divieto nel centro storico di installare i condizionatori d'aria in facciata e sui balconi, con la conseguenza che in quella parte della città è dunque necessaria l'autorizzazione edilizia per applicare il condizionatore.Occorre segnalare quello di Reggio Emilia che nel 2006 ha modificato il vecchio testo del 1973 al fine di adeguare la terminologia e le procedure dei titoli edilizi alle nuove disposizioni di legge e, soprattutto, per introdurre obiettivi innovativi di qualità dell’abitare, disponendo che i condizionatori non potranno più essere installati in facciata e, quelli già presenti, visibili da strade o da luoghi pubblici, avranno due anni di tempo per essere ricondotti al rispetto della norma.Pure il Comune di Gaeta, nel regolamento del 2001 riguardante le disposizioni relative all’arredo urbano limitatamente agli esercizi commerciali, prevede all’art. 8 che “i condizionatori d’aria e/o scambiatori di calore dei condizionatori d’aria nei centri storici devono essere collocati all’interno dei vani. Negli altri immobili devono essere incassati nel muro ove tecnicamente possibile”. In via generale, le suddette prescrizioni possono essere contenute, oltre che in norme regolamentari, anche in provvedimenti amministrativi attuativi: interessante è un’ordinanza sindacale del Comune di Carpi, con propria ordinanza (prot. 14290 del 21.04.97) “Rumorosità indotta dagli impianti di condizionamento e climatizzazione dell’aria. Disposizioni” e con successiva circolare tecnica (prot. 14034 del 18.04.97) a firma del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, provvedeva ad emanare una serie di disposizioni tecniche e amministrative inerenti l’installazione e l’esercizio degli impianti di condizionamento sul territorio del Comune al fine di rendere meno gravosa e più celere la procedura amministrativa per tutti gli impianti di piccola potenza, assoggettandoli a semplice comunicazione invece che a D. I.A.; mantenere, per gli impianti di potenza maggiore e per quelli da installare in edifici ubicati in centro storico, dato il loro potenziale impatto acustico ed architettonico, la disciplina amministrativa previgente, maggiormente cautelativa. Con successiva ordinanza recante “Disposizioni inerenti l’installazione degli impianti di condizionamento e climatizzazione”, in vigore dal 7 febbraio 2004, si è provveduto ad aggiornare le disposizioni contenute nei suddetti provvedimenti.



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