Adriano Buzzanca

Diplomi accademici

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I diplomi accademici del Conservatorio equiparati alle lauree ai sensi della L. 508/99.

Con la sentenza in rassegna,  , riportata in calce , il TAR Puglia è intervenuto sulla questione relativa al caso di un giovane, studente del corso di Diploma Accademico Sperimentale di I livello, tenuto dal Conservatorio di Musica di Bari, che si era visto negare il beneficio del rinvio degli obblighi di leva per motivi di studio, in quanto il Distretto Militare aveva erroneamente ritenuto tale corso, non già universitario (come prescritto dalla legge), ma semplicemente diretto al conseguimento di un diploma fatto equivalere al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Tale pronuncia è particolarmente significativa perché, muovendo dal caso di specie, pone in luce un interessante aspetto della riforma dei Conservatori di Musica introdotta con la L. 508/99, come modificata dalla L. 268 del 22/11/2002 di conversione del d.l. 212/02 e pubblicata sulla G.U. del 4/1/2000, particolarmente per quel che concerne l’equiparazione dei Diplomi accademici di Conservatorio ai Diplomi di Laurea rilasciati dall’Università.
A riguardo, l’art. 2, al punto 1, della suindicata L. 508/99, sancisce che i Conservatori di Musica costituiscono ‑ nell’ambito delle Istituzioni di Alta Cultura ‑ il sistema dell’Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale, così come previste dall’art. 33 della Costituzione, che, proprio al fine di garantire la libertà d’insegnamento dell’arte e della scienza, riconosce alle medesime Istituzioni, il diritto di darsi ordinamenti autonomi.
Pertanto, i Conservatori di Musica, riconosciuti ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 33 Costituzione e art 2 L. 508/99 quali Istituzioni di Alta Cultura (preposte a dare piena attuazione al citato precetto costituzionale che, oltre a riconoscere la suddetta libertà dell’arte e della scienza, ne garantisce altresì la libertà di insegnamento) ed in quanto dotati di una autonomia piena, sono totalmente assimilati alle Università degli Studi.
A conforto di tale assunto, sempre l’art 2 al punto 5, attribuisce ai Conservatori di Musica, cui si accede con il diploma di scuola di secondo grado, la possibilità di rilasciare specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché diplomi di perfezionamento, specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale.
Inoltre, l’equiparazione dei titoli rilasciati dal Conservatorio di Musica a quelli accademici rilasciati dalle università italiane, anche ai fini dell’ammissione ai concorsi al pubblico impiego, è espressamente riconosciuto dal medesimo art. 2 punto 5 che «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso». (Tar Puglia- II Sezione di Lecce sentenza pubblicata il 5/11/2004 n. 7672)
Pertanto, non può che essere pienamente condivisa l’interpretazione resa dal TAR Puglia della normativa in esame, secondo la quale non si può disconoscere la natura universitaria ai corsi di durata triennale, organizzati dai Conservatori di Musica, il cui status è equiparato a quello dell'Università, anche perché definiti secondo la formula dogmatica di «enti ad ordinamento autonomo», come risulta dalle prescrizioni dettate dal D.M. dell’8/10/2003 prot. N. 629/AFAM/2003, in linea con il nucleo di diritti fondamentali e attività attraverso le quali il cittadino esplica la propria personalità, in relazione al diritto costituzionalmente garantito allo studio.  
 
Avv. Adriano Buzzanca
 
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede Bari Sezione Seconda con sentenza n. 2136/2004 pubblicata in cancelleria in data 11/5/2004 sul ricorso n. 745/2004 e motivi aggiunti, proposto da xxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Buzzanca

C O N T R O

- il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;
- la Direzione Generale Leva, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;
- il Distretto Militare di Bari, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione
del diniego al rinvio degli obblighi di leva per motivi di studio comunicato al ricorrente con lettera-raccomandata pervenuta il 31.3.04
della cartolina precetto per la presentazione alla visita di leva e selezione emessa in data 7.4.04 e ricevuta dal ricorrente in data 28.4.04
Visto il ricorso e motivi aggiunti
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari per l'Amministrazione ed allegati
Visti tutti gli altri atti di causa
Uditi all' udienza camerale i difensori presenti
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 9 L. 205/00 per la definizione del giudizio nel merito in sede di decisione della domanda cautelare
Considerato quanto segue

FATTO E DIRITTO
 
Con ricorso notificato il 9 aprile 2004 al Ministero della Difesa, alla Direzione Generale Leva, al Distretto Militare di Bari presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, depositato il 16 aprile 2004, xxxx domandava l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del diniego al rinvio degli obblighi di leva per motivi di studio comunicato al ricorrente con lettera-raccomandata pervenuta il 31.3.04.
Il provvedimento, richiesto per la frequenza del corso per diploma accademico di I livello in musica Jazz presso il Conservatorio statale di Bari, era così motivato "lei è già in possesso di un diploma di istruzione secondaria"
A fondamento del ricorso deduceva:
violazione dell'art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti
violazione e falsa applicazione dell'art. 3 D.L. 507/97 n. 504, eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti
Si costituiva in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'Amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con motivi aggiunti notificati alle Amministrazioni il 29.04.04, depositati il 05.05.04, il sig. xxxxx impugnava a titolo di invalidità derivata la cartolina precetto per la presentazione alla visita di leva e selezione emessa in data 07.04.04 e da lui ricevuta in data 28.04.04
All'udienza del 6 maggio 2004 comparivano tutte le parti, che venivano sentito anche in ordine alla definizione nel merito del procedimento ai sensi del combinato disposto degli art. 3 e 9 L. 205/00.
All'esito della discussione la causa passava in decisione.
Sussistono i presupposti perchè si proceda alla definizione nel merito del giudizio con pronuncia in forma semplificata adottata in sede di esame della domanda cautelare. Infatti il contradditorio è completo, l'istruttoria documentale è esauriente ai fini della decisione nel merito e dalla stessa risulta la manifesta fondatezza del ricorso introduttivo (ed in via derivata dei motivi aggiunti) con riguardo all'assorbente 2° censura.
Infatti, al di là della sintetica motivazione, l'illegittimità del provvedimento impugnato emerge dal diretto esame della fattispecie controversa, sussistendo in favore del ricorrente i presupposti indicati dalla norma attributiva del beneficio negato.
Stabilisce l'art. 3 D.L. 504/97 che "in tempo di pace possono fruire del ritardo dell'adempimento degli obblighi di leva i cittadini che frequentano corsi di istruzione universitaria di diploma o di laurea presso università statali o legalmente riconosciute: a) fino al compimento del venticinquesimo anno di età, per i corsi aventi la durata di tre anni...".
Risulta dalla documentazione prodotta che:
-il ricorrente, di età inferiore ai 25 anni, frequenta il 1°anno della scuola di Jazz sperimentale presso il Conservatorio di musica di Bari
-il Conservatorio di musica di Bari è Istituzione di alta cultura prevista dalla L. 508/99,
-la scuola, che ha frequenza obbligatoria e durata triennale, rilascia un diploma accademico di 1°livello, riconosciuto dal D.M. Istruzione 8 ottobre 2003.
La natura di tali Istituti, dei corsi ivi tenuti e dei relativi diplomi si evince in modo chiaro dal sistema della L. 508/99 ed in particolare dalle disposizioni di seguito riportate.
Art. 1 e 2… omissis…
Emerge, in particolare, che i titoli di studio del tipo di quello cui il ricorrente aspira sono dichiarati equipollenti, nei modi e termini demandati ad un regolamento, ai titoli universitari ai fini dell'ammissione ai concorsi al pubblico impiego.
Più in generale non può disconoscersi ai corsi di durata triennale organizzati da Istituti di alta cultura (il cui status è equiparato a quello dell'Università mercè la formula dogmatica di "enti ad ordinamento autonomo"), sulla base di previsioni legali (specificate nel settore in argomento con il già menzionato D.M. Istruzione 8 ottobre 2003 cui si rinvia) che presuppongono il possesso di un diploma di scuola superiore, la qualifica di corsi di istruzione universitaria di diploma, validi ex art. 3 D.L. 504/97 ai fini del rinvio militare. Interpretazione da avallare anche per evitare un dubbio di legittimità costituzionale della disposizione.
Il ricorso originario ed i motivi aggiunti (sui quali l’Amministrazione ha accettato il contraddittorio, pur non essendo decorso alla data dell'udienza il termine minimo a difesa) vanno accolti. .
Spese a carico del soccombente.

P.Q.M.
 

Visti gli artt. 3 e 9 L. 205/00.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti proposti come in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 6 maggio 2004.


Avv. Adriano Buzzanca
Specialista in diritto comunitario
Pubblicato sulla rivista telematica www.diritto & diritti.it

Percorso file: http:// www.diritto.it/art.php?file=/archivio/20648.html

Ultimo aggiornamento ( Lunedì 06 Luglio 2009 10:44 )  
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