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Liste d'attesa e terapia salvavita

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LISTE D’ATTESA *Adriano Buzzanca 

Sommario:1. Il flagello epidemico delle liste sanitarie d’attesa 2. Sulla natura giuridica delle liste d’attesa 3. Il precedente giurisprudenziale 4. Il diritto alla salute quale diritto forte ed incomprimibile 5. I poteri del giudice 6. Il diritto alla salute quale diritto finanziariamente condizionato? 7.  Il diritto alla salute e art. 117 Cost.    

1.      Il flagello epidemico delle liste sanitarie d’attesa.

Con riferimento agli aspetti patologici del modello sanitario vigente, deve aversi riguardo innanzi tutto al problema delle “liste di attesa”, vero e proprio flagello epidemico del terzo millennio.

Le lunghe liste d’attesa derivanti dalle carenze organizzative e dalle insufficienti risorse umane, molto spesso impongono al fruitore del pubblico servizio di trovare valide alternative al fine di non vedere compromesso irrimediabilmente il proprio diritto alla salute.

In tal modo, la discrasia tra «ricchi e poveri» appare maggiormente marcata poiché chi può sopportare economicamente gli ingenti costi derivanti dal ricorso alla assistenza privata o, addirittura, nei casi più gravi, sottoporsi ai “viaggi della speranza” all’estero per ottenere una terapia medica, potrà vedere garantito il proprio diritto alla salute, diversamente da chi, invece, non avendo la possibilità di utilizzare la “valvola di sfogo” del c.d. doppio binario (ovvero la sanità privata), non potrà far altro che attendere in “lista d’attesa” una prestazione sanitaria che probabilmente non verrà mai erogata.

 2.      Sulla natura giuridica delle liste d’attesa

Le liste d’attesa lungi dall’essere atti amministrativi, rappresentano la gestione iure privatorum di un fenomeno patologico della Sanità Pubblica: sicché, ridurre, eliminare e risolvere il problema delle liste d’attesa è la “missione” degli operatori e tra essi dei Direttori Generali della AUSL, per i quali, l’inosservanza dei tempi massimi d’attesa delle prestazioni sanitarie, costituisce elemento negativo nell’attribuzione della quota variabile del trattamento economico, connesso proprio ai risultati della gestione.

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Ultimo aggiornamento ( Domenica 11 Aprile 2010 21:48 )
 

La tutela dei beni culturali e musicali: aspetti normativi

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Atti del Convegno

La tutela dei beni culturali e musicali: aspetti normativi

Bari Aula Magna Ateneo 24.06.2009

 

 

Titolo della relazione: Conservazione e valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata: dai vincoli di destinazione d’uso all’espropriazione.

Relatore: Avv. Adriano Buzzanca

 

Il mio intervento riguarda il tema della “Conservazione e valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata: dai vincoli di destinazione d’uso all‘espropriazione”, muovendo dalla disciplina normativa fino all’esame di alcune applicazioni giurisprudenziali tra le più salienti.

 

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Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 21 Ottobre 2009 13:04 )
 

La cassazione e il regime impositivo degli immobili di interesse storico-artistico

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Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 18 giugno 2009, n. 14149.


  1. La Cassazione sul regime impositivo degli immobili di interesse storico-artistico.


La Sezione Tributaria della Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso proposto da un contribuente avverso la pronuncia della Commissione Regionale in tema di imposte sui redditi riferiti ad un immobile di interesse storico artistico.

In particolare, il contribuente aveva impugnato il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione all’istanza di rimborso delle imposte sui redditi, derivanti da un immobile storico-artistico, pagate sulla base del canone di locazione e non sulla base della rendita indicata dall’art. 11 della L. n. 413 del 1991.

La Commissione Regionale chiamata a pronunciarsi in merito, aveva escluso l'applicabilità della agevolazione a tali immobili vincolati, rilevando che nella specie le unità immobiliari non erano costituite da abitazioni ma da negozi.

La Corte di Cassazione ha, invece, ritenuto fondato il ricorso proposto dal contribuente avverso tale pronuncia, con il quale quest’ultimo ha denunciato la violazione della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 34, affermando che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe escluso l'applicabilità della agevolazione agli immobili vincolati che siano locati a terzi, stabilendo il seguente principio:

In tema di imposte sui redditi, l'art. 11, comma secondo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve essere inteso come norma contenente l'esclusiva ed esaustiva disciplina per la fissazione dell'imponibile rispetto agli edifici di interesse storico od artistico, da effettuarsi sempre con riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. Ai fini dell'applicazione di siffatto regime impositivo, che deve ritenersi di carattere speciale e non meramente agevolativo, non ha rilevanza né la destinazione, abitativa o non abitativa, dell'immobile soggetto a vincolo, né la circostanza che il medesimo sia locato a terzi, né la categoria catastale nella quale lo stesso sia classificato”.

 

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Ultimo aggiornamento ( Domenica 06 Settembre 2009 18:52 )
 
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